Compensazione anticipata al 30 giugno 2021
Il decreto Rilancio (articoli 120 e 125 d.l. n. 34/2020) ha introdotto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l’emergenza epidemiologica, hanno sostenuto spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione nonché l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e volte al contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Il credito d’imposta da adeguamento spetta a tutti soggetti che esercitano attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico (l’elenco delle attività ammesse è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Possono, invece, richiedere il bonus sanificazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
La percentuale del credito d’imposta, inizialmente stabilita al 60% delle spese sostenute, fino al 30 dicembre 2020 (per un massimo di 80.000 euro), è stata successivamente ridotta a causa delle numerose richieste pervenute all’Agenzia delle Entrate.
La legge di Bilancio 2021 ha introdotto delle novità in materia di credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro:
- è stato aggiornato il modello e le istruzioni della comunicazione delle spese ammissibili al credito d’imposta con uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 8 gennaio 2021;
- è stato anticipato il termine entro cui il bonus può essere utilizzato in compensazione mediante F24 o ceduto a terzi, portandolo al 30 giugno 2021 (in luogo del 31 dicembre 2021 originariamente previsto).
La comunicazione delle spese sostenute al 31 dicembre 2020, deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica tramite la nuova modulistica disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

